Unus testis, nullus testis
Unus testis, nullus testis [lett. “un teste, nessun teste”]
Principio risalente al diritto romano postclassico, secondo il quale l’acquisizione di una sola testimonianza era irrilevante ai fini della decisione di un giudizio: un solo teste non era, infatti, considerato prova sufficiente.
Il principio (—) ebbe paradossali sviluppi in diritto medievale, ove si stabilì espressamente il numero di testimoni richiesto per sostenere l’accusa in giudizi intentati contro particolari categorie di soggetti (ad es., 44 contro un cardinale, 16 contro un barone).
Principio risalente al diritto romano postclassico, secondo il quale l’acquisizione di una sola testimonianza era irrilevante ai fini della decisione di un giudizio: un solo teste non era, infatti, considerato prova sufficiente.
Il principio (—) ebbe paradossali sviluppi in diritto medievale, ove si stabilì espressamente il numero di testimoni richiesto per sostenere l’accusa in giudizi intentati contro particolari categorie di soggetti (ad es., 44 contro un cardinale, 16 contro un barone).